IL PRETORE
    Il  ricorrente,  Guerri  Orfeo,  e'  titolare di pensione di cieco
 parziale; egli aveva inoltrato domanda per  il  riconoscimento  della
 invalidita'    civile    e    la   corresponsione   dell'assegno   di
 accompagnamento, e nella fase amministrativa, in seconda istanza, gli
 e'  stata riconosciuta una invalidita' rapportata all'80% che non gli
 da' titolo ad alcuna provvidenza per ragioni di reddito incompatibile
 (ne'  gli  conferisce  il  diritto  all'accompagnamento  perche'  non
 raggiunge il 100% di invalidita').
    Egli,  tuttavia,  ritiene di aver diritto al riconoscimento di una
 invalidita' assoluta (100%) determinata  oltre  che  da  altre  gravi
 patologie  anche  dalla  cecita';  la  c.t.u., disposta nel corso del
 giudizio, ha accertato (senza contestazioni ad opera di nessuna delle
 parti) che il Guerri sarebbe da ritenere invalido al 100% con diritto
 all'accompagnamento se si  tenesse  conto  anche  della  cecita'.  Ed
 invero,  in  sede  di  prima deliberazione, la stessa amministrazione
 aveva ritenuto una invalidita' al 100% considerando pure la  cecita'.
    La  controversia, dunque, e' tutta sulla computabilita' o meno, ai
 limitati fini dell'assegno di accompagnamento, della cecita' (che  ha
 gia' dato titolo ad una prestazione, come cieco parziale).
    La  valutazione  ermeneutica della normativa applicabile non offre
 spazio  alle   ragioni   del   ricorrente.   Egli   non   ha   titolo
 all'accompagnamento come cieco perche' cieco parziale e non ha titolo
 all'accompagnamento come invalido perche' invalido parziale;  in  tal
 senso rileva il disposto dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
 18,  che  al  fine  di  individuare  i  titolari  dell'indennita'  di
 accompagnamento rinvia, quanto ai presupposti medico-legali, a quelli
 contenuti nella definizione dell'invalido civile (primo comma); a sua
 volta  l'art. 2 della legge n. 118/1971 nell'enunciare la definizione
 normativa dell'invalido civile, al secondo comma esclude che ai  fini
 del  riconoscimento dello status di invalido possano rilevare ragioni
 di invalidita' che autonomamente  diano  titolo  ad  una  prestazione
 diversa  (ciechi, invalidi per lavoro o servizio, ecc.). E poiche' il
 nostro gode gia' di una  pensione  per  essere  cieco  parziale,  non
 avrebbe  titolo  all'indennita' di accompagnamento, nonostante le sue
 condizioni fisiche (v. c.t.u.)  nel  loro  complesso  siano  tali  da
 impedirgli di accudire agli ordinari bisogni della vita.
    La  descritta  situazione  evidenzia  una  clamorosa disparita' di
 trattamento fra soggetti egualmente meritevoli di tutela, sol che  si
 pensi   che   l'assegno   competerebbe   all'invalido   al   100%  se
 concorressero a quantificare  tale  invalidita'  patologie  prive  di
 tutela  autonoma  (come  la  cecita'), mentre nell'ipotesi inversa (e
 come quella di specie) il soggetto impossibilitato  a  provvedere  ai
 normali bisogni della vita perche' tale in ragione del cumulo di piu'
 patologie fra le quali una autonomamente rilevante  ai  fini  di  una
 prestazione   assistenziale,  rimarrebbe  privo  di  una  consistente
 provvidenza patrimoniale.
    Conti  alla  mano  se  il  nostro invece che essere cieco parziale
 avesse, oltre alle altre patologie poste a base  per  la  invalidita'
 all'80%,  una ulteriore e diversa (dalla cecita') che gli consentisse
 di raggiungere il 100%, godrebbe  della  pensione  di  invalidita'  e
 dell'assegno  di  accompagnamento per un totale di circa 800.000 lire
 mensili; il nostro, che ha una complessiva invalidita' del 100%,  per
 essere  titolare  di  una  modesta  pensione  di  cieco  parziale, si
 contenta  di  una  provvidenza  pari  a  250.000  mensili  (quale  e'
 l'assegno  ai  ciechi  parziali)  e  non  ha  diritto  ad  altro, pur
 trovandosi nella medesima condizione fisica del (si fa per dire) piu'
 fortunato soggetto posto come primo termine di paragone.
    E'  dunque  evidente  a  parere di questo giudice la non manifesta
 infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1  della legge 11 febbraio 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971,
 n.  118,  nella  parte  in   cui   non   consentono   la   percezione
 dell'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al
 cieco parziale titolare di pensione ed anche invalido civile all'80%,
 posto  che  la complessiva invalidita' (valutata anche la cecita') lo
 rende del tutto inabile a compiere gli atti  quotidiani  della  vita,
 con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
    La rilevanza della questione e' in re ipsa.